TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 (Denominazione e sede)
E’ costituito ai sensi degli artt. 2602 e segg. e 2612 e segg. del c.c.
un consorzio con attività esterna avente la denominazione sociale di "CONSORZIO
POLIEXPORT".
Il Consorzio ha sede in Macerata, via Ascoli Piceno n. 12. Detta sede può essere
variata con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 (Durata)
La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2040; la durata può essere
prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell’Assemblea
straordinaria dei consorziati.
TITOLO II
SCOPO ED OGGETTO
Art. 3 (Scopo ed oggetto)
Il Consorzio non ha fini di lucro. Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono,
anche disgiuntamente, l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate
e l’attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali
specifici scopi può aggiungersi la importazione delle materie prime
e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.
Il Consorzio compie ogni altro atto – e conclude tutte le operazioni
commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari – necessario o utile
alla realizzazione dell’oggetto consortile; svolge altresì tutte
quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in
generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l’estero delle imprese
consorziate, compresa la possibilità di compiere attività formative
e di partecipare ad Enti e Società, anche come socio unico, in caso
di società di capitali.
TITOLO III
AMMISSIONE, OBBLIGHI, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI – INTRASFERIBILITA’ DELLE
QUOTE
Art. 4 (Requisiti e numero dei consorziati)
I consorziati devono essere piccole e medie imprese che esercitano le attività di
cui al primo comma numeri 1), 2), 3) e 5), dell’articolo 2195 del codice
civile od imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Per piccole e medie imprese si intendono quelle che non superano i limiti dimensionali
fissati ai sensi dell’art. 2, lett. f), della legge 12 agosto 1977, n.
675, con esclusione delle società che, per collegamenti tecnico finanziari,
si configurano come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale in quanto controllate
o controllanti ai sensi dell’articolo 23 del codice civile, ad eccezione
di quelle che, considerate come un’unica impresa, non superino i limiti
dimensionali sopra richiamati.
Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore
a otto.
Art. 5 (Ammissione dei consorziati)
Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio
Direttivo.
Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente
art. 4, primo e secondo comma. Nella domanda, inoltre, l’aspirante consorziato
deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente
statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate
dagli organi del consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo,
valutato l’interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.
I nuovi consorziati sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione
al fondo consortile determinata in Lit. 2.500.000.
Art. 6 (Obblighi dei consorziati)
Oltre a quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo precedente,
i consorziati sono altresì obbligati a:
versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese d’esercizio,
il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall’Assemblea
ordinaria;
eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza
delle norme contrattuali;
sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti
dagli organi del Consorzio al fine di accertare l’esatto adempimento
degli obblighi stessi;
trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le notizie da questi richieste
ed attinenti l’oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all’eventuale
trasferimento dell’azienda ed alla cessazione dell’attività imprenditoriale;
rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio
dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;
versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo in una
misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull’importo
delle eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio stesso;
osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni
degli organi del Consorzio;
comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali
posti in essere con il Consorzio;
favorire gli interessi del Consorzio.
Art. 7 (Recesso dei consorziati)
Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso
deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima
della chiusura di ogni esercizio.
Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell’esercizio o, se
non comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura
di quello successivo.
Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente
all’avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti
prima del rimborso della quota di partecipazione.
Art. 8 (Trasferimento dell’azienda)
In caso di trasferimento dell’azienda del consorziato, sia per atto tra
vivi che per causa di morte, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, il Consiglio direttivo può deliberare entro un mese dalla
notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente
dal Consorzio.
Art. 9 (Esclusione dal Consorzio)
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo
delibera l’esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:
abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l’ammissione del Consorzio;
sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure
concorsuali;
non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo
consortile o al pagamento di tutto o di parte dell’importo di tale quota,
nell’ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo o del contributo annuale;
non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del
Consorzio;
abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente
statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili;
si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte
su una richiesta e per suo nome e conto.
L’esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato,
entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Art. 10 (Rimborso della quota)
Nei casi di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente
la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore
al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte
le somme ancora dovute al Consorzio.
Art. 11 (Trasferimento delle quote)
La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto
tra vivi che morti causa, fermo il disposto del precedente art. 8.
TITOLO IV
FONDO CONSORTILE – ESERCIZIO SOCIALE - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI
AVANZI
Art. 12 (Fondo consortile – fondi
riserva)
Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito
dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.
Fanno inoltre parte del fondo consortile le quote di iscrizione e gli eventuali
avanzi di gestione che non siano destinati dall’Assemblea dei consorziati
a specifici fondi di riserva. Nessun consorziato può avere una quota
di partecipazione di ammontare inferiore a Lit. 2.500.000 né superiore
al venti per cento del fondo consortile.
I fondi di riserva sono indivisibili, e non possono pertanto essere distribuiti,
sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all’atto
del suo scioglimento.
Art. 13 (Esercizio sociale – Situazione
patrimoniale)
L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale
con il conto dei profitti e delle perdite, che, assieme, costituiscono il bilancio
del Consorzio.
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio è convocata
entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, in tempo utile affinché entro
lo stesso termine il Consiglio direttivo possa provvedere al deposito del bilancio
approvato all’Assemblea presso la cancelleria del Tribunale.
Art. 14 (Divieto di distribuzione
degli avanzi di esercizio)
E’ vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere
e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento
del Consorzio.
TITOLO V
ORGANI CONSORTILI
Art. 15 (Organi del Consorzio)
Sono organi del Consorzio:
l’Assemblea dei consorziati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente ed il Vicepresidente.
Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.
Art. 16 (Assemblea dei consorziati)
Nell’assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia
il valore della sua quota.
All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti
degli Enti di cui al successivo art. 25.
L’Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in altro
luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di
almeno un quinto dei consorziati negli altri casi previsti dal presente statuto
o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire, con raccomandata,
almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea. Nell’avviso
di convocazione deve essere riportato l’ordine del giorno, la data e
l’ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il
luogo della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da
spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente
costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono
intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia in tale ipotesi
ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero in
caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o
impedimento anche di quest’ultimo l’Assemblea nomina essa stessa
il proprio Presidente.
Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi un verbale che è sottoscritto
dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario da esso nominato.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. |
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Art. 17 (Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria:
approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite;
elegge fino a 16 componenti del Consiglio Direttivo;
approva l’eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 27;
impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri
oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza
dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal
Consiglio Direttivo;
determina l’ammontare del contributo annuo.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno
entro il termine indicato nell’art. 13, terzo comma, del presente statuto.
L’Assemblea è validamente costituita qualora sia
presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.
Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il
numero indicato nel comma precedente, l’Assemblea, in seconda
convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero
dei consorziati presenti o rappresentati.
L’Assemblea in seconda convocazione può essere fissata
anche per il medesimo giorno della prima, purché a distanza
non inferiore di 1 ora.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese
a maggioranza dei presenti.
Art. 18 (Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo
e dello statuto, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato
del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su
qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente
statuto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione può validamente
deliberare quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi
dei consorziati aventi diritto al voto e in seconda convocazione
un terzo dei consorziati aventi diritto al voto. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
L’Assemblea in seconda convocazione può essere fissata anche per
il medesimo giorno della prima purché a distanza non inferiore di 1
ora.
Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, adottate
con le norme del presente statuto obbligano tutti i consorziati, ancorché assenti
o dissenzienti.
Art. 19 (Rappresentanza nell’Assemblea)
Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un
altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.
Nessun consorziato può rappresentare più di altri due consorziati.
Art. 20 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di 16 membri.
Tra questi l’Assemblea dovrà nominare tanti membri in rappresentanza
di ciascun settore merceologico presente tra i consorziati tenuto conto che
fino a un massimo di due membri sono nominati dai soci sostenitori di cui al
successivo art. 25.
A tale fine compete ad un settore merceologico il diritto di rappresentanza
in seno al Consiglio Direttivo quando aderiscono al Consorzio almeno tre aziende
che appartengono allo stesso settore. Il membro nominato in rappresentanza
di un settore produttivo resta in carica fino alla scadenza del mandato del
Consiglio Direttivo indipendentemente dal momento in cui ne viene a far parte.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per
la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per
statuto all’Assemblea dei consorziati.
Spetta, tra l’altro, al Consiglio Direttivo:
eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente
del Consorzio;
redigere il progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite,
secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato di una relazione sull’andamento
della gestione, e curarne la presentazione all’Assemblea ordinaria per
l’approvazione, proponendo un programma di massima per l’esercizio
successivo;
deliberare sull’ammissione di nuovi consorziati;
deliberare sull’esclusione dei consorziati;
proporre all’Assemblea l’eventuale regolamento interno nonché le
modifiche allo statuto e al regolamento stesso;
nominare il Direttore ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
deliberare ogni altro atto di amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno,
e comunque almeno ogni trimestre. E’ altresì convocato su richiesta
di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante
lettera raccomandata o telegramma contenente l’indicazione del giorno
del luogo e dell’ora della riunione nonché l’elenco delle
materie da trattare, da spedire almeno quattro giorni prima della riunione,
ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria
la presenza della metà dei componenti oltre al Presidente,
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità dei
voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore,
se nominato, altrimenti da un Consigliere incaricato dal Presidente.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha
redatto.
Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente
del Consiglio. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio
vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono
a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato
ricopriva la carica di Presente o di Vicepresidente, il Consiglio
così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente
o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all’Assemblea
successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall’Ufficio
in occasione di tale Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in
carica convocano d’urgenza l’Assemblea perché provveda
alla sostituzione dei mancati, i quali scadranno assieme con quelli
in carica all’atto delle loro nomine.
Se vengono a cessare tutti i consiglieri l’Assemblea per
la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata
anche da un solo consorziato.
Art. 21 (Presidente – Vicepresidente)
Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente:
convoca e presiede l’Assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo;
da’ le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni
prese dagli organi del Consorzio;
adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal
Consiglio Direttivo;
propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e l’eventuale
assunzione di dipendenti del Consorzio; conferisce eventuali incarichi professionali
a collaboratori esterni;
vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti e provvede con l’Assistenza
del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo;
accerta che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure sia speciali
che generali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito
dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo per un triennio e salva
la rieleggibilità.
Art. 22 (Rappresentanza del Consorzio – Firma
sociale)
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte
ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze
giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.
In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale
spettano al Vicepresidente.
Art. 23 Abrogato.
Art. 24 (Direttore del Consorzio)
L’esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere
affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri
determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.
Il Direttore partecipa – senza diritto di voto – alle
riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
TITOLO VI
ENTI SOSTENITORI
Art. 25 (Enti sostenitori)
Gli enti pubblici e privati che intendono sostenere l’attività del
Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su, loro richiesta
e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli "enti
sostenitori" tenuto dal Consorzio.
Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti enti.
Gli enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell’attività del
Consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea; nominano fino a due
membri del Consiglio Direttivo.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO – REGOLAMENTO – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – RINVIO
AL CODICE CIVILE
Art. 26 (Liquidazione – Scioglimento)
Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione l’Assemblea straordinaria
provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei
relativi poteri.
Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento
di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle
quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore
al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione
dell’Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili
o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.
Art. 27 (Regolamento interno)
L’Assemblea ordinaria può approvare il regolamento interno per
l’applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare
il miglior funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.
Art. 28 (Clausola compromissoria)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione
o all’esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle
delibere degli organi consortili sarà deferita ad un Collegio arbitrale
composto di tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo
dall’altra parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi
due arbitri d’accordo, o in mancanza d’accordo dal Presidente
del Tribunale che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte
convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.
Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore,
secondo equità, e non sarà tenuto all’osservanza
di alcuna regola di procedura, salvo il principio del contraddittorio.
Art. 29 (Rinvio alle disposizioni del Codice
Civile)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del
Codice Civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori. |