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TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)
E’ costituito ai sensi degli artt. 2602 e segg. e 2612 e segg. del c.c. un consorzio con attività esterna avente la denominazione sociale di "CONSORZIO POLIEXPORT".
Il Consorzio ha sede in Macerata, via Ascoli Piceno n. 12. Detta sede può essere variata con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 (Durata)
La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2040; la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei consorziati.

TITOLO II
SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 (Scopo ed oggetto)
Il Consorzio non ha fini di lucro. Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono, anche disgiuntamente, l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi la importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.
Il Consorzio compie ogni altro atto – e conclude tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari – necessario o utile alla realizzazione dell’oggetto consortile; svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l’estero delle imprese consorziate, compresa la possibilità di compiere attività formative e di partecipare ad Enti e Società, anche come socio unico, in caso di società di capitali.

TITOLO III
AMMISSIONE, OBBLIGHI, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI – INTRASFERIBILITA’ DELLE QUOTE

Art. 4 (Requisiti e numero dei consorziati)
I consorziati devono essere piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma numeri 1), 2), 3) e 5), dell’articolo 2195 del codice civile od imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Per piccole e medie imprese si intendono quelle che non superano i limiti dimensionali fissati ai sensi dell’art. 2, lett. f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle società che, per collegamenti tecnico finanziari, si configurano come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale in quanto controllate o controllanti ai sensi dell’articolo 23 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un’unica impresa, non superino i limiti dimensionali sopra richiamati.
Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a otto.

Art. 5 (Ammissione dei consorziati)
Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4, primo e secondo comma. Nella domanda, inoltre, l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l’interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.
I nuovi consorziati sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in Lit. 2.500.000.

Art. 6 (Obblighi dei consorziati)
Oltre a quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:
versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese d’esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall’Assemblea ordinaria;
eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l’esatto adempimento degli obblighi stessi;
trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti l’oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all’eventuale trasferimento dell’azienda ed alla cessazione dell’attività imprenditoriale;
rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;
versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull’importo delle eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio stesso;
osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 7 (Recesso dei consorziati)
Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.
Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell’esercizio o, se non comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.
Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti prima del rimborso della quota di partecipazione.

Art. 8 (Trasferimento dell’azienda)
In caso di trasferimento dell’azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, il Consiglio direttivo può deliberare entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal Consorzio.

Art. 9 (Esclusione dal Consorzio)
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:
abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l’ammissione del Consorzio;
sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell’importo di tale quota, nell’ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo o del contributo annuale;
non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili;
si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte su una richiesta e per suo nome e conto.
L’esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10 (Rimborso della quota)
Nei casi di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora dovute al Consorzio.

Art. 11 (Trasferimento delle quote)
La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che morti causa, fermo il disposto del precedente art. 8.

TITOLO IV
FONDO CONSORTILE – ESERCIZIO SOCIALE - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI

Art. 12 (Fondo consortile – fondi riserva)
Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.
Fanno inoltre parte del fondo consortile le quote di iscrizione e gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall’Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva. Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione di ammontare inferiore a Lit. 2.500.000 né superiore al venti per cento del fondo consortile.
I fondi di riserva sono indivisibili, e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all’atto del suo scioglimento.

Art. 13 (Esercizio sociale – Situazione patrimoniale)
L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite, che, assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio.
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato all’Assemblea presso la cancelleria del Tribunale.

Art. 14 (Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)
E’ vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

TITOLO V
ORGANI CONSORTILI

Art. 15 (Organi del Consorzio)
Sono organi del Consorzio:
l’Assemblea dei consorziati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente ed il Vicepresidente.
Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

Art. 16 (Assemblea dei consorziati)
Nell’assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.
All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 25.
L’Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire, con raccomandata, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea. Nell’avviso di convocazione deve essere riportato l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo l’Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.
Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi un verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario da esso nominato.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

 

Art. 17 (Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria:
approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite;
elegge fino a 16 componenti del Consiglio Direttivo;
approva l’eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 27;
impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
determina l’ammontare del contributo annuo.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il termine indicato nell’art. 13, terzo comma, del presente statuto.

L’Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l’Assemblea, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

L’Assemblea in seconda convocazione può essere fissata anche per il medesimo giorno della prima, purché a distanza non inferiore di 1 ora.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 18 (Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione può validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e in seconda convocazione un terzo dei consorziati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
L’Assemblea in seconda convocazione può essere fissata anche per il medesimo giorno della prima purché a distanza non inferiore di 1 ora.
Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, adottate con le norme del presente statuto obbligano tutti i consorziati, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 19 (Rappresentanza nell’Assemblea)
Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.
Nessun consorziato può rappresentare più di altri due consorziati.

Art. 20 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di 16 membri.
Tra questi l’Assemblea dovrà nominare tanti membri in rappresentanza di ciascun settore merceologico presente tra i consorziati tenuto conto che fino a un massimo di due membri sono nominati dai soci sostenitori di cui al successivo art. 25.
A tale fine compete ad un settore merceologico il diritto di rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo quando aderiscono al Consorzio almeno tre aziende che appartengono allo stesso settore. Il membro nominato in rappresentanza di un settore produttivo resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo indipendentemente dal momento in cui ne viene a far parte.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all’Assemblea dei consorziati.

Spetta, tra l’altro, al Consiglio Direttivo:

eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio;
redigere il progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato di una relazione sull’andamento della gestione, e curarne la presentazione all’Assemblea ordinaria per l’approvazione, proponendo un programma di massima per l’esercizio successivo;
deliberare sull’ammissione di nuovi consorziati;
deliberare sull’esclusione dei consorziati;
proporre all’Assemblea l’eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;
nominare il Direttore ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
deliberare ogni altro atto di amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E’ altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o telegramma contenente l’indicazione del giorno del luogo e dell’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare, da spedire almeno quattro giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei componenti oltre al Presidente, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore, se nominato, altrimenti da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all’Assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall’Ufficio in occasione di tale Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d’urgenza l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancati, i quali scadranno assieme con quelli in carica all’atto delle loro nomine.

Se vengono a cessare tutti i consiglieri l’Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Art. 21 (Presidente – Vicepresidente)
Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente:
convoca e presiede l’Assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo;
da’ le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e l’eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio; conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti e provvede con l’Assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
accerta che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure sia speciali che generali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo per un triennio e salva la rieleggibilità.

Art. 22 (Rappresentanza del Consorzio – Firma sociale)
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.
In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente.

Art. 23 Abrogato.

Art. 24 (Direttore del Consorzio)
L’esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa – senza diritto di voto – alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI
ENTI SOSTENITORI

Art. 25 (Enti sostenitori)
Gli enti pubblici e privati che intendono sostenere l’attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su, loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli "enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.
Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti enti.
Gli enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell’attività del Consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea; nominano fino a due membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO – REGOLAMENTO – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – RINVIO AL CODICE CIVILE

Art. 26 (Liquidazione – Scioglimento)
Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione l’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Art. 27 (Regolamento interno)
L’Assemblea ordinaria può approvare il regolamento interno per l’applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

Art. 28 (Clausola compromissoria)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione o all’esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall’altra parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri d’accordo, o in mancanza d’accordo dal Presidente del Tribunale che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.

Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e non sarà tenuto all’osservanza di alcuna regola di procedura, salvo il principio del contraddittorio.

Art. 29 (Rinvio alle disposizioni del Codice Civile)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.

     
 
 
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